| (Servizio pubblico integrato).
1. Il diritto di ogni persona ad una educazione scolastica
consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato,
su tutto il territorio nazionale, dalle scuole dello Stato,
delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici,
nonché da quelle di istituzioni e associazioni private che non
perseguono fini di lucro. Tali scuole costituiscono il
Servizio pubblico integrato e garantiscono, in concorso fra
loro, pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico
a tutti, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine
sociale, culturale ed economico, che impediscono il pieno
sviluppo della personalità umana.
2. Le scuole non statali, che intendono far parte del
Servizio pubblico integrato, devono essere riconosciute ai
sensi della presente legge.
3. Le scuole riconosciute del Servizio pubblico integrato
conservano la propria autonomia e concorrono, secondo le
rispettive finalità e caratteristiche, alla realizzazione
degli scopi educativi e sociali del Servizio pubblico
integrato.
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