| (Requisiti per il riconoscimento).
1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3 può essere
conferito alle scuole parificate, pareggiate e legalmente
riconosciute ai sensi della normativa vigente, che si
impegnino a:
a) applicare gli orientamenti programmatici e le
norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatta salva la
propria identità culturale e pedagogico-didattica;
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b) adottare un sistema di autonomia delle
istituzioni scolastiche in armonia con quello delle scuole
statali, sottoporsi al sistema nazionale di valutazione,
rispettare gli standard e gli indirizzi validi per
l'intero sistema;
c) dotarsi di uno statuto o regolamento che
assicuri la pubblicità dei bilanci e che escluda il fine di
lucro;
d) utilizzare personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti dalla normativa concernente il
personale delle scuole statali, assicurandogli il
riconoscimento dei diritti sindacali, le forme di
partecipazione scolastica, nonché il trattamento giuridico ed
economico previsto dalle leggi vigenti e dai rispettivi
contratti collettivi di lavoro;
e) attivare organi collegiali nei quali siano
rappresentate le diverse componenti della vita scolastica;
f) uniformarsi alla normativa generale relativa
all'inserimento di alunni portatori di handicap o in
condizioni di svantaggio ed adeguarsi, nell'organizzazione e
nella dotazione di personale di sostegno, alle particolari
esigenze educative dei medesimi.
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