| (Riconoscimento).
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al
riconoscimento delle scuole delle regioni, degli enti locali,
degli altri enti pubblici, nonché delle istituzioni ed
associazioni private di cui all'articolo 1, che chiedano di
far parte del Servizio pubblico integrato, previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e vigila
sulla permanenza dei requisiti stessi revocando, se
necessario, il riconoscimento medesimo, secondo modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7.
2. Tutte le scuole del Servizio pubblico integrato sono
tenute a cooperare, nell'ambito della programmazione
scolastica territoriale, con le istituzioni che, secondo le
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proprie competenze, concorrono ad assicurare il servizio
scolastico, nel rispetto delle libere scelte dei genitori e
degli alunni.
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