| (Utilizzo del personale statale di ruolo e di quello
abilitato nell'ambito del Servizio pubblico integrato).
1. Il personale docente e direttivo di ruolo delle scuole
statali e il personale abilitato è iscritto, a domanda, in due
separati elenchi, per l'utilizzo nelle scuole non statali del
Servizio pubblico integrato.
2. Le scuole di cui al comma 1 possono utilizzare il
personale iscritto negli elenchi di cui al medesimo comma 1
con chiamata nominativa, in misura non superiore a due terzi
del personale docente.
3. L'utilizzo del personale di cui al presente articolo è
disposto, previo consenso dell'interessato, per tre anni
scolastici e può essere rinnovato.
4. Al personale utilizzato ai sensi del presente articolo
lo Stato assicura, secondo una graduale applicazione e nei
limiti del finanziamento stabilito annualmente dalla legge
finanziaria, il medesimo trattamento giuridico ed economico
cui avrebbe diritto prestando servizio nelle scuole statali;
al termine del periodo di utilizzazione al personale di ruolo
è riconosciuto diritto di precedenza sui posti vacanti
nell'organico dell'unità scolastica di provenienza.
| |