| (Convenzioni).
1. Nel quadro della realizzazione del principio
dell'autonomia e dell'attività di programmazione volta a
promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola, sono previste
convenzioni fra Stato, regioni ed enti locali che definiscono,
per tutte le scuole del Servizio pubblico integrato, gli
interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale,
culturale ed economico e quelli derivanti da condizioni di
disabilità psicofisica.
2. Lo schema tipo delle convenzioni di cui al comma 1 è
definito con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
associazioni nazionali degli enti locali e le associazioni più
rappresentative delle scuole non statali e delle associazioni
dei genitori.
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