| (Norme transitorie).
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità per il
progressivo inserimento negli elenchi di cui all'articolo 5
dei docenti delle scuole riconosciute ai sensi della presente
legge, a condizione che essi abbiano conseguito l'abilitazione
ed abbiano svolto, per almeno tre anni scolastici,
l'insegnamento nelle scuole suddette.
2. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro cinque
anni dalla data di
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entrata in vigore della presente legge comporta la
risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra le scuole
riconosciute ed i docenti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai
fini della chiamata nominativa di cui all'articolo 5, ha,
comunque, la precedenza il personale docente e direttivo della
scuola statale in condizione di esubero.
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