| (Disposizioni in materia di frantoi oleari).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26
gennaio 1987, n.10, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1987, n.119, è sostituito dal seguente:
" 1. I titolari di impianti di molitura delle olive,
che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui
scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
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n.319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare
al sindaco, entro il 30 giugno 1994, domanda di autorizzazione
allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve
contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della
sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque
reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione,
dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata
alla regione.".
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n.10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.119, prorogato, da
ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n.158, è
differito al 31 maggio 1995.
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