| (Detassazione).
1. Per garantire ai genitori la libera scelta delle
istituzioni scolastiche ed educative per i propri figli, le
spese sostenute per le tasse di iscrizione e di frequenza dei
corsi di istruzione presso le scuole riconosciute e
parificate, di ogni ordine e grado, sono deducibili
dall'imponibile.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce i criteri e le modalità delle deduzioni che
devono essere determinate per scaglioni in modo inversamente
proporzionale all'imponibile dei contribuenti.
| |