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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2123
DDL0143-0002
Progetto di legge Camera n. 143 - testo presentato - (DDL12-143)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C143. TESTIPDL
...C143.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC143 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge sulla
  istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia,
  più volte presentata nel corso delle passate legislature, si
  discosta profondamente dal progetto di legge originario sulla
  istituzione del tribunale per la famiglia.  Ciò sia perché si è
  sentita la necessità di provvedere anche ad una migliore
  disciplina dell'attività dei tribunali per i minorenni - nuova
  disciplina da tempo auspicata dai giudici minorili e
  dall'organo di autogoverno della magistratura - sia perché si
  sono volute recepire le utili osservazioni che, dopo la
  presentazione della iniziale proposta di legge, sono state
  effettuate in dibattiti di qualificati consessi o in
  autorevoli organi di stampa.
  MOTIVAZIONI PER CUI SI RITIENE NECESSARIA LA REALIZZAZIONE
  DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA.
    1. - La proposta di legge che viene qui presentata trova la
  sua prima motivazione nella constatazione che le finalità
  attribuite al tribunale per i minorenni - divenuto organo non
  solo di tutela ma anche di promozione del diritto del minore
  all'educazione, e cioè alla possibilità di realizzare
  pienamente la propria originale personalità e di svilupparne
  tutte le potenzialità positive, e del diritto del minore ad un
  regolare processo di socializzazione, e cioè alla possibilità
  di realizzarsi nella vita sociale attraverso liberi ed
  autentici rapporti intersoggettivi - e le conseguenti
 
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  nuove competenze a tale organo attribuite, esigono profonde
  modifiche di questa fondamentale struttura giudiziaria per
  renderla veramente capace di assolvere degnamente alla sua
  funzione.
    2. - Inoltre la proposta di legge non poteva ignorare che
  l'attuale distribuzione della competenza in materia minorile
  tra una pluralità di organi giudiziari, non coordinati tra
  loro, provoca carenze di interventi o interventi
  contraddittori che anziché aiutare veramente il minore
  finiscono per aggravarne la situazione esistenziale: si è
  tentato pertanto di dare una soluzione anche a questo grave
  problema.  In verità non può non apparire assurdo che
  contemporaneamente si occupino dei minori e dei loro problemi
  il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, il
  tribunale ordinario in sede civile o in sede penale, la corte
  d'appello in sede civile come giudice di prima istanza, il
  procuratore presso la corte d'appello.
    Nè può trascurarsi il fatto che da una simile distribuzione
  delle competenze nascono non solo gravi inconvenienti per
  l'assunzione di provvedimenti adeguati ai reali bisogni del
  minore, ma anche difficoltà nel determinare il giudice a cui
  dev'essere richiesto il provvedimento, con conseguenti
  conflitti di competenza gravemente dannosi in una materia come
  quella minorile che richiede interventi rapidi e non
  contraddittori.  Alcuni esempi possono essere illuminanti in
  proposito.  Il tribunale ordinario è competente
  sull'affidamento dei figli dei genitori che si separano e
  sulle successive modifiche dei provvedimenti assunti in quella
  sede; ma il tribunale per minorenni è competente a provvedere
  quando sorga un pregiudizio al minore dalla condotta del
  genitore che ha in affidamento il figlio: può così avvenire
  che successivamente alla deliberazione emessa in sede di
  separazione e relativa al minore si richieda l'intervento sia
  del tribunale ordinario sia di quello specializzato che,
  essendo entrambi competenti nella stessa materia sia pure da
  due angolature differenti, potranno emettere provvedimenti
  anche contrastanti tra loro di cui non è possibile determinare
  quale debba essere eseguito.  La legge 1^ dicembre 1970, n.898,
  che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, ha
  ulteriormente complicato la situazione già poco chiara: per
  l'articolo 6 il tribunale che pronuncia lo scioglimento
  provvede in ordine ai minori e successivamente, se i genitori
  trascurano i loro doveri, può nominare un tutore; ma per le
  norme di carattere generale, che non possono essere state
  abrogate da una simile norma, il tribunale per i minorenni è
  competente a valutare se il comportamento del genitore sia
  talmente pregiudizievole al figlio da richiedere o la
  decadenza della patria potestà, con la conseguente nomina di
  un tutore, o altri provvedimenti nell'interesse del minore.  E'
  assai problematico come l'intervento del tribunale ordinario
  possa coordinarsi con i poteri esclusivi del tribunale per
  minorenni.  Ma vi è di più: nella predetta legge, all'articolo
  11, si prevede che il genitore cui non è stata attribuita la
  patria potestà, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i
  provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può
  ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che
  ritiene adeguati: una simile norma spoglia il tribunale per i
  minorenni da una competenza esclusiva che è sempre stata sua
  propria o introduce uno strumento sussidiario di intervento
  per lo specifico provvedimento, lasciando impregiudicata la
  competenza generale?
    Analogamente sono sorti contrasti tra il tribunale per i
  minorenni e il giudice tutelare in ordine alla competenza a
  provvedere in via di urgenza in materia di patria potestà: per
  alcuni la competenza è attribuita in via esclusiva al giudice
  tutelare, per altri, se il tribunale per minorenni è già
  investito del merito della controversia, a lui compete anche
  l'emissione dei provvedimenti di urgenza.  Con la prima tesi
  giurisprudenziale, oggi seguita da alcuni organi giudiziari,
  si arriva all'assurdo di sospendere il provvedimento, quando
  sia stato chiesto un provvedimento di urgenza, per inviare
  tutti gli atti al giudice tutelare che comunque deciderà senza
  tener conto degli orientamenti, eventualmente
 
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  già maturati, del tribunale: il minore rischia così
  di essere sottoposto a contrastanti provvedimenti nell'arco di
  un brevissimo periodo di tempo e di essere conseguentemente
  sballottato da un adulto a un altro come se fosse una cosa il
  cui spostamento non produce alcun trauma.
    Si potrebbe continuare negli esempi, spesso drammatici:
  quanto detto ci sembra sufficiente a dimostrare quanto sia
  assurda questa ripartizione di competenze che sembra ignorare
  che il minore è una persona i cui problemi non possono essere
  distintamente esaminati e giudicati da organi diversi solo
  perché si manifestano in condizioni diverse.
    L'unificazione di tutte le competenze in materia minorile è
  pertanto un obiettivo che si è ritenuto di dover perseguire,
  per il bene del minore, nella proposta di legge che è stata
  elaborata.
    3. - Vi è infine un'altra motivazione sottostante.  Nel
  mondo di oggi si è presa più viva coscienza che il problema
  del minore non può essere nè esaminato nè risolto se lo si
  considera avulso dai problemi del nucleo cui appartiene.
    La psicologia ha ormai messo chiaramente in luce come un
  regolato sviluppo della personalità infantile è strettamente
  condizionato dall'inserimento di un minore in un nucleo
  familiare che sappia ripiegarsi su di lui per aiutarlo a
  sviluppare le sue potenzialità.
    La tutela dei diritti del minore implica di necessità,
  pertanto, almeno un intervento di sostegno nei confronti della
  famiglia che non è in grado, forse senza sua colpa, di
  svolgere adeguatamente la sua funzione educativa.  Di contro,
  ogni pronuncia giudiziale nei confronti dei genitori non può
  non avere pesanti conseguenze sulla personalità dei figli e
  richiedere adeguati interventi di sostegno nei confronti di
  essi, per cui appare necessario che tutti i problemi del
  nucleo - quando debbano essere esaminati dal giudice - siano
  contemporaneamente tenuti presenti da un'unica autorità
  giudiziaria competente a provvedere.  Staccare l'intervento
  giudiziario sul minore dall'intervento giudiziario sulla
  famiglia - attribuendone la competenza a due organi giudiziari
  diversi - significa ignorare questa realtà e attuare una
  politica settoriale degli interventi gravemente dannosa per il
  nucleo tutto e per le singole personalità che lo compongono.
  E' pertanto necessaria la realizzazione di un unico organo
  giudiziario competente a giudicare tanto in materia di minori
  che di famiglia.
    4. - Ma la opportunità, anzi la necessità, della
  costituzione del nuovo organo giudiziario nasce non solo dalla
  utilità di collegare strettamente i problemi del minore con
  quelli della famiglia, ma anche dall'utilità di rendere più
  adeguato l'intervento giurisdizionale in un settore così
  delicato come è quello familiare.  Il che implica una
  unificazione delle competenze in materia familiare - dato che
  nuoce alla famiglia, che è un organismo unitario che vive
  comunitariamente la propria vita, la dispersione delle
  competenze tra vari organi giudiziari - ed una adeguata
  specializzazione del giudice della famiglia; specializzazione
  che oggi non esiste.  Quando si deve incidere non su situazioni
  patrimoniali, ma su penose e complesse situazioni personali, è
  estremamente necessario che il giudice preposto a tali
  questioni abbia non solo, o non tanto, una particolare
  competenza tecnico-giuridica, ma soprattutto una profonda
  conoscenza dei problemi psicologici e sociologici che spesso
  sono alla base di certe situazioni conflittuali che si
  verificano nella famiglia, ed una particolare comprensione
  della realtà delle famiglie oggi in Italia per non essere
  portato a valutare tali situazioni solo sulla base del nucleo
  familiare in cui esso giudice è inserito.  Ciò implica una
  specializzazione del giudice professionale - reso più
  preparato ai problemi metagiuridici che deve affrontare e
  particolarmente capace di svolgere un ruolo conciliativo tra
  le parti - ed implica anche la collaborazione con il giudice
  professionale di giudici esperti forniti di particolari
  competenze nelle discipline psicologiche, pedagogiche,
  sociologiche e di una adeguata esperienza nel campo della vita
  familiare e della educazione dei
 
                               Pag. 4
 
  giovani.  Solo così potranno essere evitate quelle, talora
  stupefacenti, affermazioni giurisprudenziali in materia
  familiare che dimostrano una sostanziale sconoscenza di quella
  che è la realtà della vita comunitaria familiare.
    Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia è
  ancora più evidente come siano indispensabili giudici
  specializzati ed un organo giudiziario idoneo.
    Il dibattito parlamentare ha più volte evidenziato questa
  necessità, soprattutto in relazione ad alcuni articoli che
  presentano situazioni "nuove" quando si tratti di contrasto
  tra i coniugi sulla residenza o l'indirizzo unitario della
  vita della famiglia, l'affidamento dei figli e la loro tutela,
  la necessità di giudizi preceduti da indagini sulla
  personalità dei singoli, come per la deroga al limite di età
  per sposarsi.
    5. - Il nuovo organo giudiziario, che viene oggi proposto,
  non ha pertanto lo scopo di porre la famiglia sotto tutela,
  come da qualcuno è stato affermato, nè di ledere quella
  autonomia della famiglia che la Costituzione riconosce; esso
  ha lo scopo molto più limitato, ma essenziale, di
  razionalizzare un sistema di interventi giudiziari oggi
  "dispersi o confliggenti", per una assurda distribuzione di
  competenze tra una miriade di organi giudiziari, e nel
  contempo di assicurare quella specializzazione dei giudici che
  è necessaria per rendere tali interventi non dannosi ma utili
  alla comunità familiare ed ai suoi singoli membri, primi fra
  tutti i minori.
    Del resto hanno auspicato la creazione di un simile organo
  giudiziario oltre a numerosi giuristi anche movimenti e
  partiti (movimento femminile democristiano; movimento
  femminile comunista; il Consiglio nazionale delle donne
  italiane; l'Unione donne italiane; le ACLI; il Centro italiano
  femminile) nonché - nel modo più autorevole - il Consiglio
  superiore della magistratura nella relazione annuale sullo
  stato della giustizia nell'anno 1971.
    A tali pressanti voti - provenienti dagli ambienti più
  diversi e perciò indicativi di una diffusa esigenza della
  nostra società - la proposta di legge intende dare una
  risposta.  Non si ritiene certo che il nuovo organismo
  giudiziario possa sanare i mali della famiglia (a cui è
  necessario provvedere con altre iniziative legislative di ben
  diversa portata, perché tendenti ad escludere le cause sociali
  che sono alla base delle fratture familiari o a comporre tali
  fratture in sede preventiva ed extragiudiziaria); essa può
  solo servire ad evitare che l'intervento giudiziario - nei
  casi in cui esso è previsto dalla legge ed effettuato anche
  nel sistema vigente - possa aggravare anziché risolvere le
  situazioni patologiche familiari che si verificano.  Si tratta
  di evitare che un intervento giudiziario in questo delicato
  settore sia scoordinato, data la pluralità degli organi
  giudiziari che intervengono sulla famiglia; sia inadeguato, in
  quanto basato solo sulla verità formale e non su quella reale;
  sia inefficace, perché basato solo sulla tecnica giuridica e
  non su una reale conoscenza della realtà familiare.
    Il che, se non consente certo facili trionfalismi,
  giustifica la presentazione della presente proposta di legge e
  ne raccomanda vivamente la rapida discussione ed approvazione
  parlamentare.
  ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA
  FAMIGLIA.
    1. - Al fine di realizzare una più attiva ed ordinata
  presenza della funzione giudiziaria nel campo delle
  controversie e dei contrasti giuridici che si manifestano
  nella vita familiare e che riguardano i rapporti che ad essa
  fanno capo e da essa derivano, è necessario introdurre
  nell'attuale organizzazione giudiziaria alcuni mutamenti.
    Occorre, infatti, evitare la dispersione, tra giudici
  diversi, della competenza a giudicare situazioni relative ai
  medesimi soggetti ed originate, sostanzialmente, dai medesimi
  problemi inerenti alla vita familiare e personale degli
  interessati, ed occorre avere un organo giudiziario, agile
  nella sua composizione, sensibile alle mutevoli esigenze della
  vita pratica, e strettamente collegato con la realtà sociale
  nella quale è chiamato ad agire.
 
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    Un organo di tale genere esiste da tempo nel nostro
  ordinamento, ed è il tribunale per i minorenni; ma è evidente
  che le sue strutture, già del tutto inadeguate alle funzioni
  attuali, non possono affrontare un ampliamento di questi
  compiti senza radicali innovazioni che, pur conservandone la
  ispirazione fondamentale, consentano interventi rapidi,
  pronti, incisivi, ma - nello stesso tempo - non superficiali
  nè affrettati.
    E' opportuno, quindi, trasformare (articolo 1) l'attuale
  tribunale per i minorenni nel nuovo tribunale per i minorenni
  e per la famiglia (e correlativamente mutare la denominazione
  della procura della Repubblica istituita presso di esso)
  ponendo così in evidenza che i suoi compiti non riguardano
  soltanto i soggetti in minore età, isolatamente considerati,
  ma - in conformità all'evoluzione giurisprudenziale e
  legislativa chiaramente manifestatasi dai tempi, ormai lontani
  (1934), della sua istituzione fino ad oggi - i minori nel loro
  ambiente e, quindi, genericamente i rapporti familiari e la
  vita giuridica della famiglia; in tal modo viene riconosciuta
  l'intima connessione - attuale o almeno potenziale - che
  esiste, e non soltanto sul piano giuridico, tra i fini
  essenziali della società familiare e lo sviluppo della persona
  dei minori, i quali hanno diritto di trovare nella famiglia
  l'appoggio ed il sostegno necessario alla loro formazione
  umana.
    2. -  Sedi e circoscrizioni. -  Conseguenza necessaria
  di questa trasformazione è la modificazione della
  circoscrizione territoriale del tribunale, che, coincidendo
  attualmente con quella del distretto di corte d'appello (e
  delle sezioni distaccate), è manifestamente troppo ampia ed
  irregolare.  Infatti vi sono tribunali per i minorenni che
  hanno giurisdizione su una popolazione di 5.700.000 abitanti
  (Milano) o diSpazi mobili più grande del massimo 4.500.000
  abitanti (Roma), mentre altri - all'estremo opposto -
  provvedono ad una popolazione di 300.000 abitanti (Campobasso,
  Reggio Calabria); e l'ampiezza del territorio in cui essi
  operano va da 28.600 chilometri quadrati (Torino) e da 24.000
  chilometri quadrati (Cagliari) a 3.200 chilometri quadrati
  (Messina) ed appena 1.000 chilometri quadrati (Reggio
  Calabria).  Rilevanti differenze si notano ugualmente riguardo
  al numero dei comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni,
  che va da 1.283 per Torino e 905 per Milano a 43 per
  Caltanissetta e 23 per Reggio Calabria, nonché riguardo alla
  distanza della sede dal comune più lontano (chilometri 355 per
  Cagliari e chilometri 241 per Milano, chilometri 110 per
  Perugia e chilometri 64 per Reggio Calabria).  Questa
  irregolare distribuzione degli uffici giudiziari minorili è
  del tutto irrazionale: per ovviare ad essa conviene
  abbandonare il criterio di collegamento stabilito con i
  distretti di corte d'appello; non occorre però far riferimento
  alla circoscrizione giudiziaria immediatamente inferiore - che
  è costituita dal circondario di tribunale - essendo
  sufficiente adottare un criterio intermedio.  Poiché gran parte
  degli organismi assistenziali e sociali - i quali operano in
  favore della famiglia e dei minorenni in via amministrativa -
  fanno capo alla provincia, appare necessario che per ogni
  provincia vi sia un tribunale, e che questo abbia sede nel
  capoluogo provinciale.  Questa soluzione non è scevra di
  difficoltà, considerando che i ventisei tribunali per i
  minorenni oggi esistenti dovranno dar luogo a ben
  novantaquattro tribunali per i minorenni e per la famiglia; ma
  al pericolo che i nuovi uffici vengano costituiti con
  personale impreparato si potrà ovviare con gli appositi corsi,
  previsti dall'articolo 44, con i quali il Consiglio superiore
  della magistratura, proseguendo un'attività già efficacemente
  iniziata, avrà la possibilità di soddisfare nel modo migliore
  le nuove esigenze.
    L'ubicazione nel capoluogo provinciale della sede del
  tribunale per i minorenni e per la famiglia non esclude che
  questo tenga le sue udienze in altri centri della provincia;
  la disposizione dell'articolo 5 concede al presidente del
  tribunale la facoltà di provvedere in tal senso, senza
  formalità e per semplici motivi di opportunità, ed è facile
  prevedere che il saggio uso
 
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  di questa facoltà permetterà un più facile ed immediato
  contatto tra il giudice e le persone interessate alla
  risoluzione dei problemi e delle controversie sottoposte al
  suo esame.
    3. -  Giudice tutelare. -  L'estensione provinciale
  della circoscrizione del tribunale per i minorenni e per la
  famiglia permette inoltre di risolvere il problema
  dell'efficienza dell'ufficio del giudice tutelare.  E' noto
  che, salvo alcuni casi, le funzioni di giudice tutelare sono
  oggi esercitate da un pretore, impegnato nella sua ordinaria
  attività civile o penale ed occasionalmente distolto da essa
  per provvedere a compiti che, per forza di cose, vengono
  considerati marginali, mentre richiederebbero un impegno
  costante ed attivo.  L'inconveniente viene eliminato con
  l'articolo 3 della proposta di legge, e cioè inserendo il
  giudice tutelare nel tribunale per i minorenni e per la
  famiglia, conservando ad esso i compiti specifici e
  particolari che la legge gli affida.  Nell'ambito del tribunale
  per i minorenni e per la famiglia il giudice tutelare viene
  così ad assumere, strutturalmente, una posizione analoga a
  quella del giudice istruttore rispetto al tribunale penale,
  ovvero a quella del giudice delegato rispetto al tribunale
  fallimentare; mentre la estensione della sua competenza al
  territorio di un'intera provincia gli permette di essere
  prontamente presente in ogni circoscrizione e di seguire con
  sufficiente continuità la condizione dei minori per i quali
  esercita le sue funzioni, evitando che ad ogni trasferimento
  di essi faccia seguito un mutamento dell'ufficio giudiziario
  chiamato a provvedere per la loro tutela.
    4. -  Giudici onorari. -  L'unità dell'ufficio del
  giudice tutelare non esclude, ovviamente, che - se necessario
  - di esso facciano parte più giudici.  Questo consente di
  prevedere espressamente (con una norma che vuole mettere in
  evidenza l'opportunità di un proficuo collegamento tra
  l'organo giudiziario e l'ambiente sociale in cui esso agisce)
  l'apporto che alla funzione tutelare possono dare giudici
  onorari opportunamente dislocati nella circoscrizione del
  tribunale; e permette altresì di riconoscere la possibilità
  che questi giudici onorari svolgano attività di conciliazione
  nel settore di competenza del tribunale per i minorenni e per
  la famiglia.  La validità della aspirazione, da più parti
  manifestata, per un cosiddetto "giudice di quartiere" potrà in
  tal modo essere controllata medianteSpazi mobili più grande
  del massimo l'esperienza in un settore in cui più si avverte
  l'opportunità di avvicinare la giustizia al popolo; e questa
  esperienza potrà svolgersi con forme prudenti e sicure, in
  modo da escludere possibilità di inconvenienti.
    5. -  Servizi sociali e specialisti. -  I servizi
  necessari per il funzionamento del tribunale per i minorenni e
  per la famiglia non sono soltanto quelli interni alla sua
  organizzazione, ma anche quelli esterni ad esso.  Questo
  tribunale infatti può operare in modo efficace unicamente se
  può avvalersi di una rete, estesa e penetrante, di strutture
  di servizio sociale.  E' il servizio sociale - inteso nella sua
  espressione più ampia - che può mettere in luce i casi che
  richiedono un intervento giudiziario, che può orientare le
  persone interessate a domandare questo intervento e ad
  intenderne il contenuto e le finalità, che può collaborare con
  il giudice per consentirgli una esatta informazione sui dati
  ambientali ed una corretta valutazione di essi, che può
  operare secondo le indicazioni del giudice stesso per
  l'attuazione dei suoi provvedimenti, effettuando una serie di
  interventi pratici, diretti, secondo la varietà dei casi, ad
  eliminare le cause vere e profonde della situazione familiare
  e personale che ha reso necessario l'intervento del giudice.
  Senza un efficace ed idoneo servizio sociale gran parte delle
  disposizioni, processuali e sostanziali, che prevedono
  l'iniziativa d'ufficio degli organi giudiziari e l'esercizio
  da parte di essi di ampi poteri discrezionali (si pensi, ad
  esempio, alla norma dell'articolo 333 del codice civile,
  relativa ai "provvedimenti convenienti" in favore del minore)
  non possono, in pratica, trovare attuazione, perché ogni altro
  mezzo, di cui astrattamente il giudice potrebbe servirsi, è,
  in generale, inidoneo ed insufficiente.
 
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    La necessità che il tribunale per i minorenni e per la
  famiglia si serva delle strutture di servizio sociale non
  esclude però che, come si è detto, queste strutture debbano
  essere e rimanere esterne all'organo giudiziario.  Ed anzi si
  deve auspicare che la varietà di queste strutture, espressione
  della comunità nella quale debbono operare e ad essa
  strettamente connesse, permetta le più varie ed articolate
  modalità di intervento a seconda delle mutevoli esigenze di
  ogni situazione concreta.  Per questo motivo si prevede, con
  l'articolo 6, che il tribunale per i minorenni e per la
  famiglia si avvalga di tutti i servizi che, di fatto, esistono
  e che possono essere utili per lo svolgimento delle sue
  funzioni.  Pur non dettando criteri preferenziali per
  l'utilizzazione di questi servizi (e ciò al fine di non
  vincolare l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, il
  quale in tal modo sarà guidato soltanto dal criterio oggettivo
  dell'efficienza e della utilità dei servizi stessi in
  relazione ai singoli casi), l'articolo 6 pone peraltro in
  evidenza, con speciale riferimento all'aspetto amministrativo,
  la distinzione tra i servizi istituiti dal Ministero di grazia
  e giustizia nell'ambito delle sue competenze costituzionali (o
  con esso convenzionati), quelli istituiti da altri organi
  statali, da altre istituzioni pubbliche ovvero, con
  particolare considerazione, da enti locali, e quelli istituiti
  da privati o da essi comunque prestati, e contiene, per questi
  ultimi, un rinvio alle disposizioni concernenti le materie
  analoghe.
    Si attribuisce così il giusto rilievo a tutti i vari
  organismi (tra i quali meritano speciale menzione i consultori
  familiari che vanno ormai ampiamente diffondendosi) per mezzo
  dei quali la comunità esprime le sue preoccupazioni ed il suo
  interessamento per le sorti dei minorenni e delle famiglie
  fornendo ad essi gli aiuti convenienti per superare le crisi e
  le difficoltà, e si apprestano i mezzi giuridici occorrenti
  per attuare una collaborazione, libera ma efficiente, tra essi
  e gli organi giudiziari operanti nello stesso campo.
    6. -  Polizia giudiziaria. -  L'articolo 7, in tema di
  polizia giudiziaria, estende alla procura della Repubblica
  presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia la
  disposizione che prevede l'istituzione presso ogni procura di
  un nucleo di polizia giudiziaria.  Un tale nucleo non è però
  sufficiente, dovendosi provvedere anche alle speciali esigenze
  che, talvolta con drammatica urgenza, si possono presentare
  davanti al tribunale: a questo scopo appare necessario, come
  si prevede con lo stesso articolo, che anche l'organo
  giudicante, per la specialità delle sue funzioni, per
  l'ampiezza dei suoi poteri, nonché per la possibilità di
  assumere iniziative d'ufficio, abbia a propria disposizione un
  nucleo di polizia formato da personale della polizia
  femminile.
    7. -  Nomina dei magistrati e dei giudiciesperti. -  La
  collaborazione tra magistrati di professione e giudici
  onorari, che è in atto presso i tribunali per i minorenni
  dalla loro costituzione, ha dato sostanzialmente frutti
  positivi e potrà essere ancora più fruttuosa nell'ambito più
  vasto assegnato al tribunale per i minorenni e per la
  famiglia.  Anche questo pertanto verrà formato da giudici
  provenienti dall'una e dall'altra categoria, secondo le
  disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 della proposta
  di legge.
    Le innovazioni che con esse vengono introdotte, rispetto
  alle norme ora vigenti per il tribunale per i minorenni,
  riguardano principalmente la denominazione dei giudici onorari
  (che vengono qualificati giudici-esperti, anziché componenti
  privati), l'introduzione di limiti di età (non meno di
  trent'anni e non più di sessanta), nonché la misura
  dell'indennità (che, pur restando rigorosamente tale e molto
  modesta, cessa di essere irrisoria), e il sistema di
  determinazione di essa (che viene collegato alla regolarità
  della presenza, sia pure saltuaria, del giudice-esperto presso
  gli uffici giudiziari), oltre all'espressa previsione di norme
  sulle incompatibilità, formulate in armonia alle disposizioni
  dell'ordinamento giudiziario e per soddisfare alle esigenze di
  imparzialità ed insospettabilità, valide per ogni giudice
  qualunque ne sia la provenienza.
 
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    Per quanto riguarda i magistrati di carriera vengono
  precisati i requisiti necessari e viene sommariamente
  delineato l' iter  da seguire per la loro nomina,
  prevedendo che, dopo la fase di prima attuazione della legge,
  i posti direttivi siano attribuiti soltanto a magistrati
  forniti di esperienza qualificata per l'attività svolta presso
  i tribunali per i minorenni e per la famiglia.
    8. -  Costituzione dell'organo giudicante. -  Per la
  costituzione del collegio giudicante non sembra vi sia alcun
  valido motivo per discostarsi dalla tradizionale formazione
  del tribunale, con tre giudici (e non quattro, come avviene
  ora per il tribunale per i minorenni), ed in tal senso si
  provvede (articolo 10) eliminando l'ormai anacronistica
  distinzione tra giudici di sesso diverso.
    9. -  Sezione specializzata di corte d'appello. -  Il
  quadro delle strutture giudiziarie relative ai minorenni ed
  alla famiglia viene poi completato con la istituzione, presso
  ogni corte d'appello, di un'apposita sezione specializzata
  (che sostituisce l'attuale sezione per i minorenni), alla
  quale provvede l'articolo 11, disponendo altresì che questa
  sezione giudichi con la presenza di tre componenti (due
  magistrati ed un giudiceesperto), e cioè con una composizione
  numericamente uguale a quella del tribunale per i minorenni e
  per la famiglia.  In tal modo - riducendo cioè da cinque a tre
  i membri del collegio giudicante in secondo grado - si vuole
  evitare un inutile appesantimento di quest'organo giudiziario
  e si assicura la massima semplicità e rapidità del suo
  funzionamento.
    10. -  Organizzazione degli uffici. -  Con lo stesso
  atto legislativo che istituisce il tribunale per i minorenni e
  per la famiglia occorre provvedere, in ottemperanza
  all'articolo 108 della Costituzione, che prevede la riserva di
  legge, per quanto riguarda le norme sulla magistratura, alla
  determinazione del numero dei magistrati che dovranno esservi
  destinati.  E' apparso inoltre necessario, per l'evidente
  connessione, procedere anche alla compilazione delle tabelle
  relative a tutto il personale amministrativo che dovrà essere
  impiegato nei nuovi uffici, e ciò al fine di agevolare la
  pronta attuazione delle nuove disposizioni e di evitare che
  nella fase esecutiva si verifichino dubbi e ritardi, i quali
  potrebbero gravemente compromettere il conseguimento dei fini
  pratici che si intendono realizzare nel modo più pronto ed
  efficace.  Pertanto, con le tabelle allegate alla proposta di
  legge, e richiamate dagli articoli 2, 4 e 11, viene stabilito
  il numero dei magistrati, funzionari, coadiutori giudiziari,
  commessi ed ufficiali giudiziari, che saranno assegnati ad
  ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia e alle
  relative procure, nonché il numero e la qualifica dei
  magistrati che svolgeranno le loro funzioni nelle sezioni
  specializzate di corte d'appello.  Questo numero è stato
  determinato tenendo presenti le presumibili esigenze di ogni
  ufficio, in relazione alla popolazione residente nelle
  rispettive circoscrizioni secondo l'ultimo censimento, e
  considerando - in linea di massima - che occorre, per
  risolvere i problemi dei minorenni e delle famiglie, quanto
  meno un magistrato giudicante ogni centomila abitanti (si
  tenga presente che, allo stato, nei tribunali ordinari vi è
  normalmente un giudice ogni 20.000 abitanti e che gli affari
  che verranno trattati dai nuovi organismi giudiziari saranno
  certamente di gran lunga superiori a quelli trattati dagli
  altri tribunali) e che per le funzioni inquirenti occorre
  almeno un magistrato del pubblico ministero ogni tre
  magistrati giudicanti.
    Si è inoltre ritenuto necessario che, per l'opera di
  assistenza e di documentazione nonché per i numerosi e
  complessi adempimenti di cancelleria e segreteria -
  particolarmente gravosi data la natura della materia trattata
  - vi sia almeno un cancelliere ogni magistrato e tre
  coadiutori giudiziari ogni due cancellieri, affinché
  l'impegnativa attività dei magistrati e dei funzionari non
  venga distolta nello svolgimento di funzioni meramente
  d'ordine ed esecutive.  Con analoghi criteri è stato
  determinato il numero dei commessi e degli ufficiali
  giudiziari, indicando per essi il minimo che appare necessario
  per un autonomo
 
                               Pag. 9
 
  ed ordinato esercizio dell'attività giurisdizionale
  affidata al tribunale per i minorenni ed alla relativa
  procura.
    Conviene a questo proposito rilevare che, tenendo presente
  la particolare natura dell'attività che verrà svolta dal
  tribunale per i minorenni e per la famiglia e, in special
  modo, il fatto che in essa avrà grande rilievo l'impulso
  d'ufficio ed importanza molto minore l'impulso di parte, per
  la notifica degli atti giudiziari si dovrà prevalentemente
  procedere in modo diverso dal consueto; si richiede quindi una
  particolare organizzazione di questo importante e delicato
  servizio, ispirato a criteri nettamente differenti da quelli
  validi per il servizio delle notificazioni degli altri atti
  giudiziari.  Basti pensare alla necessità di far ricorso, ove
  occorra, a particolari accorgimenti, dettati da un accorto
  senso di riserbo e di delicatezza, per evitare l'imprudente
  propalazione di fatti e di dati che potrebbero cagionare grave
  pregiudizio alle persone interessate.  Si è perciò ritenuto
  necessario prevedere, con l'articolo 4, la piena autonomia del
  tribunale per i minorenni e per la famiglia, anche sotto
  questo aspetto, inserendo in esso un autonomo ufficio per le
  notifiche, affinché queste siano effettuate dagli ufficiali
  giudiziari specificamente addetti al tribunale stesso, anziché
  dal personale corrispondente dell'ufficio unificato esistente
  nella medesima sede.
    11. -  Formazione dei giudici. -  Pur volendo
  considerare con la presente proposta di legge soltanto gli
  aspetti organizzativi della giustizia relativa ai minorenni ed
  alla famiglia non si può non rilevare che il buon
  funzionamento di essa sarà sempre condizionato alla
  competenza, all'esperienza ed alla sensibilità dei giudici che
  vi saranno impegnati.
    Riveste quindi una particolare importanza in questo campo
  la necessità di un'azione costante e permanente diretta a
  promuovere ed a favorire la preparazione, la formazione e
  l'aggiornamento dei giudici; e ciò specialmente perché i
  problemi che questa materia presenta mutano rapidamente nel
  tempo e mostrano via via aspetti nuovi e singolari, per
  risolvere i quali occorre una vigile attenzione ed una sempre
  rinnovata comprensione delle mutevoli esigenze sociali.  Perciò
  si dispone con l'articolo 12 che (anche dopo il superamento
  delle esigenze particolari relative alla prima attuazione
  della legge, per le quali - come è stato accennato - provvede
  una disposizione transitoria) ogni anno il Consiglio superiore
  della magistratura organizzi un corso di preparazione ed uno o
  più corsi di aggiornamento per i magistrati interessati ai
  problemi minorili e familiari.  Le prime esperienze, compiute
  in questo senso nel 1972 e nel 1973, sono state altamente
  apprezzate da tutti ed hanno avuto ottimo successo; non vi è
  dubbio quindi che l'istituzionalizzazione e l'intensificazione
  di questa iniziativa siano opportune e doverose.
    12. -  Sorveglianza. -  L'ultimo articolo delle norme
  relative all'organizzazione del tribunale per i minorenni e
  per la famiglia regola l'attribuzione del potere di vigilanza
  su di esso, riconoscendo che questo compito spetta
  esclusivamente al presidente della corte d'appello (e al
  procuratore generale per quanto concerne la procura della
  Repubblica).  Questa disposizione è il naturale effetto
  dell'autonomia riconosciuta al nuovo organo giudiziario; in
  conseguenza di essa il tribunale per i minorenni e per la
  famiglia acquista una posizione non diversa da quella di ogni
  altro tribunale, compreso il tribunale ordinario avente sede
  nello stesso luogo, e si pone non al di sotto di questo, ma
  sullo stesso piano evitando così il pericolo - che potrebbe
  profilarsi nella pratica - della assimilazione del tribunale
  per i minorenni per la famiglia ad una semplice sezione del
  tribunale ordinario, con la conseguente perdita dei caratteri
  più salienti connessi alla specializzazione della sua
  funzione.
  COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA
  FAMIGLIA.
    1. -  Criteri per la determinazione della competenza. -
  Per determinare le materie
 
                              Pag. 10
 
  assegnate alla competenza del tribunale per i minorenni e per
  la famiglia si è seguita la tradizionale distinzione tra
  affari civili ed affari penali, non senza rilevare però che,
  nella realtà della vita e dell'esperienza familiare, le
  relazioni umane, astrattamente inquadrabili nell'uno o
  nell'altro settore dell'esperienza giuridica, si
  presentanoSpazi mobili più grande del massimo spesso
  intimamente connesse ed intrecciate.  Adottando questa
  ripartizione viene eliminata la confusa nozione della
  cosiddetta "competenza amministrativa" concernente la
  rieducazione dei minorenni, riconoscendo che essa non può
  avere alcuna connotazione penalistica, ma si colloca a pieno
  titolo nell'ambito dei rapporti di natura civile relativi alla
  educazione del minorenne.
  Competenza civile
    2. -  Competenza per materia. -  Il tribunale per i
  minorenni e per la famiglia estenderà l'ambito della sua
  competenza civile, oltre che alle materie attualmente
  attribuite al tribunale per i minorenni dalla legge
  istitutiva, dal codice civile e dalle leggi speciali, agli
  atti, alle situazioni ed ai rapporti direttamente e
  strettamente collegati con lo stato delle persone e la vita
  familiare.  L'individuazione di queste materie è stata fatta
  con criteri piuttosto restrittivi e la loro elencazione,
  contenuta nell'articolo 14, ha evidentemente carattere
  tassativo; essa è stata formulata con riferimento ad istituti
  specifici e ben determinati dalle norme vigenti, così da
  escludere ogni timore di indebita invadenza da parte
  dell'organo giudiziario nel campo riservato all'autonomia
  della società familiare.
    3. -  Competenza per territorio. -  L'individuazione
  del tribunale competente per territorio nelle materie civili
  viene fatta introducendo con l'articolo 15 una rilevante
  modificazione ai criteri generali dettati dal codice di
  procedura civile.  Si attribuisce infatti la competenza al
  giudice del luogo ove abitualmente dimora la famiglia cui si
  riferisce la vicenda che deve essere esaminata.  Con ciò si
  vuole manifestare che, d'ordinario, l'intervento giudiziario -
  qualunque sia l'occasione immediata per cui viene richiesto -
  non può trascurare di considerare la famiglia nella sua
  integrità, inquadrando in essa i problemi particolari da
  trattare e risolvere.  Sussistono, inoltre, a favore di tale
  criterio di competenza, validi motivi d'ordine pratico, perché
  in questo modo si evita che siano competenti giudici diversi
  per rapporti inerenti al medesimo gruppo familiare - ma
  soggettivamente diversi - e si consente, per la maggior
  vicinanza del giudice alle persone informate della vicenda,
  una più rapida ed immediata raccolta delle prove.  Quali
  criteri sussidiari di determinazione della competenza per
  territorio, per il caso in cui non si possa applicare il
  criterio sopra enunciato, vengono richiamati - nell'ordine - i
  tradizionali criteri del foro del convenuto e del foro
  dell'attore.
  Competenza penale
    4.  - Competenza per materia. -  In materia penale il
  tribunale per i minorenni e per la famiglia sarà chiamato a
  giudicare non soltanto i reati commessi dai minori degli anni
  diciotto, per i quali è attualmente competente il tribunale
  per i minorenni, ma anche i reati contro la famiglia e quelli
  in cui il rapporto familiare o l'età minore della persona
  offesa caratterizzano il fatto, sì da rendere necessario un
  intervento giudiziario che non abbia soltanto finalità
  repressive, ma rimuova, per quanto è possibile, le cause e gli
  effetti del reato.  L'indicazione analitica e tassativa di tali
  reati è contenuta nell'articolo 16.
    5. -  Competenza per connessione. -  Il successivo
  articolo 17 dispone per l'ipotesi di connessione di
  procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale per i
  minorenni e per la famiglia con procedimenti di competenza di
  altro giudice; esso riserva in ogni caso al tribunale per i
  minorenni e per la famiglia il giudizio sui reati commessi dai
  minori degli anni diciotto, ammette
 
                              Pag. 11
 
  la separazione per gli imputati di età maggiore
  concorrenti nello stesso reato, ed attribuisce al giudice
  ordinario, negli altri casi, la competenza a giudicare su
  tutte le imputazioni connesse.
    6. -  Competenza per territorio. -  La competenza per
  territorio nella materia penale rimane regolata, in via di
  principio, dalle norme ordinarie, ma un'importante deroga ad
  esse viene proposta per i procedimenti penali a carico di
  imputati minori degli anni diciotto.  In questo caso si ritiene
  opportuno non tener conto del luogo di consumazione del reato,
  ma del luogo di residenza dell'imputato, e ciò sia perché in
  questo luogo - meglio che altrove - è possibile raccogliere i
  dati necessari per conoscere la personalità del minore, sia
  perché nel procedimento penale a carico dei minori o in
  occasione di esso frequentemente avviene che debbano prendersi
  altri provvedimenti di varia natura, relativi alla persona
  dell'imputato ed alla sua famiglia.
    7. -  Competenza del giudice tutelare. -  La competenza
  del giudice tutelare è richiamata nell'articolo 19 con il
  quale, inoltre, eliminando una evidente disarmonia delle norme
  vigenti, viene attribuito allo stesso giudice, anziché al
  tribunale ordinario od altro tribunale per i minorenni, il
  compito di emettere i provvedimenti sull'emancipazione nonché
  di concedere le autorizzazioni necessarie per gli atti
  relativi al patrimonio di coloro che non hanno la libera
  disponibilità dei loro beni.
  PROCEDIMENTI CIVILI.
    Nella disciplina del tribunale per i minorenni e per la
  famiglia i princìpi generali che regolano il processo civile
  ordinario, concentrazione, oralità ed immediatezza,
  raggiungono il più ampio grado di attuazione positiva in
  relazione alle funzioni specifiche alle quali tale organo
  giudicante è destinato.  In questo senso si deve riconoscere
  che il tribunale per i minorenni e per la famiglia rappresenta
  sì nel suo complesso una innovazione profonda e propulsiva, ma
  che s'innesta nella direttrice di sviluppo costantemente
  segnata al processo civile negli ordinamenti giuridici moderni
  e che, come tale, potrà costituire un modello di riferimento
  anche per una riforma generale, ormai da tutti auspicata, di
  questo fondamentale istituto.
  Procedimento a tutela del minore e dell'incapace
    1. -  Iniziativa processuale ed indagine preliminare. -
  Già nel fatto stesso della latitudine delle competenze
  attribuite al tribunale per i minorenni e per la famiglia si
  deve ravvisare una piena attuazione del principio della
  concentrazione in quanto viene assicurata al giudice anche la
  massima concentrazione del materiale conoscitivo rispetto ai
  fatti oggetto del giudice; sul piano propriamente procedurale
  questo indirizzo si realizza attraverso una serie di norme che
  semplificano al massimo le formalità, rendendo possibile una
  maggiore rapidità delle decisioni ed una loro aderenza alle
  particolarità del caso cui vanno applicate.  Significativo è
  l'articolo 20 che, aprendo la disciplina del procedimento
  civile con una previsione generale di intervento, pone il
  tribunale per i minorenni e la famiglia in grado di agire
  tempestivamente e direttamente anche d'ufficio, ogni qualvolta
  sia venuto a conoscenza di una situazione pregiudizievole per
  lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti
  di un minore o di un incapace, potendo disporre per tale scopo
  di ogni mezzo che ritenga opportuno e, in particolare,
  elemento nuovo e di grande rilievo, di svolgere indagini sulla
  personalità e sulle condizioni familiari ed ambientali del
  soggetto, provvedendo, infine, con decreto motivato, sentito
  il pubblico ministero e le parti interessate.
  Procedimento ordinario
    2. -  Introduzione della causa. -  Per quanto riguarda
  il procedimento ordinario, si dispone (articolo 23) che
  l'introduzione
 
                              Pag. 12
 
  della causa avvenga, in ogni caso, mediante ricorso e non più
  con citazione.
    Questo non è un dato meramente formale, ma in esso si
  esprime tutto un diverso modo di intendere la collocazione del
  giudice rispetto al giudizio: precisamente è superata quella
  idea, che si esprime nell'atto stesso della citazione come
  atto rivolto da una all'altra parte, secondo la quale nel
  processo civile sono in gioco interessi che rimangono
  circoscritti alla sfera puramente privata e personale delle
  singole parti in conflitto e rispetto ai quali la posizione
  del giudice è rigorosamente estrinseca e tale deve rimanere
  nel giudicare che è concepito come l'operazione sillogistica
  mediante la quale al fatto, così come dedotto dalle parti
  attraverso i mezzi di prova, si applica freddamente la norma
  giuridica astratta.  Con il ricorso, che si rivolge
  direttamente al giudice, si esprime un concetto ben diverso:
  quello che vuole mettere il giudice stesso ad immediato
  contatto non già di fatti storicamente esauriti nel tempo, ma
  piuttosto di una "situazione" pregiudizievole, nella quale
  compito del giudice è quello di cogliere una linea di
  tendenza, di sviluppo, nei suoi aspetti positivi e negativi,
  in modo da potersi inserire subito come elemento attivo e
  propulsivo nella situazione stessa giudicandola "dall'interno"
  e orientandola fin dall'inizio a vantaggio dei soggetti
  interessati.  Come si vede si tratta di un modo del tutto
  diverso di concepire la figura e la funzione del giudice nel
  processo civile (articolo 23).
    3. -  Trattazione e istruzione della causa. -  Questa
  impostazione, che dà una caratterizzazione affatto originale
  al procedimento ordinario fin dal suo atto introduttivo, si
  riflette e si proietta logicamente sul terreno fondamentale
  delle prove.  In esso viene realizzato in modo veramente ampio
  il principio della oralità, per il quale si intende che il
  giudice deve essere messo, durante tutto il corso del
  processo, in costante, diretto e attivo rapporto con i
  soggetti interessati e, attraverso di essi, con tutto il
  materiale conoscitivo utile alla decisione.
    Nell'ambito del principio generale secondo cui nel processo
  civile le prove devono essere introdotte dalle parti, viene
  dato al giudice istruttore il potere di disporre, anche
  d'ufficio, la prova per testimoni a determinate condizioni,
  l'esibizione di documenti, il sequestro di cose o documenti da
  acquisire al processo ed infine l'ispezione di cose, anche
  senza il consenso delle parti o dei terzi, se non vi siano
  giustificati motivi.  Si tratta di istituti probatori già
  previsti nel codice di procedura civile, ma rispetto ai quali
  è necessario dotare il tribunale per i minorenni e per la
  famiglia di un ampio potere di disposizione e di impiego
  d'ufficio in modo tale da renderne più rapida l'assunzione e
  più efficace il risultato, soddisfacendo così esigenze che del
  resto sono emerse già nell'applicazione di questi istituti in
  base alla disciplina attuale del procedimento civile ordinario
  e per le quali si auspica un mutamento della loro disciplina e
  proprio nel senso qui indicato.
    Infine, deve essere segnalata l'importanza dell'ultimo
  comma dell'articolo 25 secondo il quale l'istruttore può
  investire il collegio dell'assunzione dei singoli mezzi di
  prova, per esso infatti è data la possibilità che il principio
  dell'acquisizione diretta della prova da parte del giudice
  trovi la sua più completa realizzazione.
    4. -  Decisioni. -  Per quanto riguarda la decisione,
  che è presa subito dopo la discussione, realizzandosi in tal
  modo l'immediatezza tra cognizione e decisione, è superata
  l'idea che la statuizione contenuta nel provvedimento del
  giudice consista essenzialmente nell'accertamento statico
  della verità storica di un fatto, nella sua qualificazione
  giuridica e nella irrogazione, più o meno automatica, della
  sanzione civile prevista dalla legge.  In realtà, poiché
  oggetto della conoscenza è piuttosto la situazione di una
  persona o di una famiglia vista come manifestazione di una
  tendenza, la decisione ha sempre un aspetto dinamico, tende
  cioè ad inserirsi attivamente in questa situazione per
  orientarla nel modo più opportuno.  Di qui l'intrinseca
  modificabilità delle situazioni
 
                              Pag. 13
 
  con le quali il tribunale per la famiglia provvede
  all'affidamento dei figli, alle prestazioni patrimoniali tra i
  membri della famiglia, ai rapporti tra coniugi non separati,
  anche se contenute in sentenze, modificabilità che è prevista,
  s'intende, in relazione ad eventi successivi alla pronuncia
  (articolo 29).
    5. -  Impugnazione. -  Tale modificabilità si proietta,
  come logico, anche sull'eventuale giudizio di appello, con il
  peculiare obbligo fatto al giudice in questa fase di tener
  conto di quanto sia già stato compiuto in attuazione delle
  statuizioni date in primo grado, qualora vengano riformate,
  revocate o modificate (articolo 32).
    Sempre in questo contesto merita segnalazione il potere
  concesso al giudice istruttore di modificare i provvedimenti
  interinali emessi dal presidente del tribunale non solo come
  prevede attualmente l'articolo 708, ultimo comma, del codice
  di procedura civile per mutamento delle circostanze di fatto,
  ma anche in seguito ad una più approfondita conoscenza delle
  stesse che si ottenga durante il corso del processo (articolo
  32, ultimo comma).
    6. -  Esecuzione. -  Particolare rilievo assumono le
  norme relative alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal
  tribunale per i minorenni e per la famiglia.  In una visione
  d'assieme si può ben dire che, a tale riguardo, si delinea un
  vero e proprio modo nuovo di intendere il rapporto
  tradizionale tra cognizione ed esecuzione nel processo civile.
  Non più un rapporto statico tra due attività eterogenee: la
  cognizione, che porta all'accertamento non più mutabile di un
  avvenimento ormai esaurito nel tempo (fatto giuridico) e la
  esecuzione, attività succedanea e subordinata a quella e come
  quella lasciata all'iniziativa della parte interessata; al
  contrario, possiamo dire che il procedimento civile davanti al
  tribunale per i minorenni e per la famiglia tende a
  proiettarsi subito in direzione esecutiva, nel senso di
  rendere compenetrati ed autointegratisi in un continuo scambio
  reciproco il momento della conoscenza delle situazioni, nel
  loro dinamismo, con quello della incidenza concreta
  dell'attività del giudice sulle stesse.  Questo è evidente già
  nel procedimento a tutela del minore e dell'incapace previsto
  nell'articolo 20 sopra ricordato, nel quale la generalità
  stessa della previsione normativa, l'ampiezza dei poteri
  consentiti e la massima semplificazione del rito rendono
  praticamente quasi immediata la possibilità di un intervento
  esecutivo sulla situazione pregiudizievole che si sia
  verificata.
    A siffatto potere d'esecuzione tempestiva ed adeguata alle
  esigenze reali, ottenuto mediante l'istituzione del
  procedimento suddetto, si ricollega logicamente un potere non
  meno importante attribuito al giudice nel procedimento
  ordinario e precisamente il potere di disporre provvedimenti
  cautelari in ogni momento del processo quando esista il
  pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento,
  imponendogli opportune garanzie che rendono inefficaci nei
  confronti degli interessati gli eventuali atti di disposizione
  dei beni oggetto della garanzia stessa.  Di particolare momento
  è l'introduzione della revocabilità anche di atti di
  disposizione patrimoniale compiuti nel biennio precedente
  all'introduzione della causa, secondo il principio che ispira
  la  ratio  dell'azione revocatoria nel processo di
  fallimento (articolo30).
    Infine, lo spirito che informa tutto il processo davanti al
  tribunale per i minorenni e per la famiglia e la funzione per
  la quale è istituito rendono pienamente giustificata un'altra
  innovazione di grande importanza: quella per cui l'esecuzione
  delle decisioni del tribunale stesso è promossa anche
  d'ufficio, logico completamento, questo, della funzione attiva
  e propulsiva che già durante la cognizione è riconosciuta al
  giudice della famiglia e che, evidentemente, rischierebbe di
  rimanere frustrata proprio nel momento della sua
  concretizzazione ove non venisse proiettata, ed anzi esaltata,
  nella fase esecutiva.  Corollario naturale dell'accoglimento
  del principio dell'impulso ufficiale è la designazione annuale
  di un magistrato, cui spetta il compito di promuovere e
  presiedere all'esecuzione dei provvedimenti, dotato
 
                              Pag. 14
 
  di ampi poteri discrezionali per ottenere il miglior
  adeguamento possibile, quanto ai tempi e quanto ai modi, della
  esecuzione stessa alla realtà concreta delle situazioni
  personali, familiari ed ambientali sulle quali è chiamata ad
  operare (articolo 33).
  PROCEDIMENTI PENALI.
    Negli articoli 34, 35, 36 e 37 della proposta di legge si è
  tentato di risolvere alcuni dei problemi emersi in questi
  ultimi anni in maniera pressante in ordine all'intervento
  penale nei confronti dei minori, tenendo presente il
  principio, anche oggi vigente, che nel settore minorile anche
  l'intervento penale non ha tanto una funzione sanzionatoria
  dell'atto antigiuridico, quanto principalmente una funzione di
  recupero del minore.
    1. -  Cause di estinzione del reato o della pena. -  In
  ordine all'articolo 34 deve osservarsi come - a seguito della
  sentenza della Corte costituzionale del 1962, n. 88, che ha
  eliminato la possibilità di remissione dei procedimenti di
  scarso rilievo al pretore (articolo 10 del regio decreto-legge
  20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
  legge n. 835 del 1935) - i tribunali per minorenni sono
  gravati da una enorme massa di contravvenzioni che
  appesantiscono inutilmente i ruoli - dato che il valore
  esemplare della sanzione penale in questa materia è quasi
  nullo e dato che per lo più il minore non è in grado di
  comprendere il valore antisociale dell'atto posto in essere -
  e che impediscono una adeguata trattazione di quei
  comportamenti più rilevanti e meritevoli di adeguato
  trattamento.  Deve inoltre rilevarsi come la irrogazione di una
  sanzione pecuniaria non può avere alcuna efficacia nei
  confronti di un minore che normalmente non ha un patrimonio
  proprio: la sanzione è pertanto solo apparentemente irrogata
  al minore ma in realtà si riversa sui genitori che vengono
  così sanzionati per una responsabilità oggettiva che il nostro
  ordinamento penale rifiuta.
    La proposta di depenalizzare tali comportamenti di scarsa
  rilevanza sociale, seguendo la nuova linea di politica
  criminale che il legislatore ha già in altri casi attuato, è
  in perfetta linea con un voto fatto nel 1964 dal Consiglio
  superiore della magistratura (vedi notiziario 1n marzo 1964,
  n. 2, pag. 26) nella sua relazione sul funzionamento della
  magistratura minorile.
    Si è proposto, con l'articolo 36, che il perdono giudiziale
  possa essere esteso anche a fatti anteriori al fatto per cui
  vi è stata la prima pronuncia di perdono giudiziale: la
  proposta tende ad evitare quella assurda disparità di
  trattamento che oggi sussiste tra un minore e un altro - e che
  non è giustificata da alcun elemento logico - a seconda che il
  minore abbia la fortuna o non di vedere unificate in un unico
  processo tutte le imputazioni esistenti: nel primo caso per
  una pluralità di reati potrà essere concesso un unico perdono,
  nel secondo caso - che è meramente accidentale - il minore
  avrà il perdono per il primo fatto giudicato, ma dovrà essere
  necessariamente condannato per il fatto precedentemente
  commesso ma che viene giudicato successivamente.  Il che non
  consente certo quell'opera di recupero del minore per cui
  l'istituto del perdono giudiziale è stato introdotto
  nell'ordinamento.
    La sospensione condizionale della pena per i reati commessi
  da minori degli anni diciotto potrà essere applicata, secondo
  l'articolo 37, due volte; questa disposizione non si ispira ad
  un generico criterio di indulgenza, ma vuole essere un mezzo
  fornito al giudice per adeguare la sanzione punitiva,
  piuttosto che ad astratte e generiche previsioni normative,
  alla personalità concreta dell'autore del fatto, orientando
  l'intervento giudiziario al fine della rieducazione e
  dell'emenda del colpevole, ed evitando che, quando questa
  azione di recupero morale e sociale è in corso, essa debba
  irrimediabilmente essere troncata senza un'appropriata e
  diligente valutazione delle circostanze.
    Con l'articolo 38 viene estesa l'efficacia della
  riabilitazione speciale, escludendo ogni effetto penale di
  essa.  Con questa innovazione si può ragionevolmente prevedere
 
                              Pag. 15
 
  che la riabilitazione speciale (provvido istituto che
  costituisce uno stimolo rilevante alla piena emenda del
  condannato, ma che fino ad ora ha ricevuto scarsa
  applicazione) venga più frequentemente concessa.
    2. -  Procedimento. -  Con gli articoli 39, 40 e 41 non
  si è inteso innovare le normali disposizioni procedurali che
  vigono per tutti i procedimenti penali ordinari anche perché
  non appare opportuno proporre settorialmente modifiche di
  notevole rilievo mentre è in corso l'approvazione parlamentare
  delle leggi delega per il nuovo codice di procedura penale.  Si
  è solo provveduto a determinare alcune variazioni alle
  ordinarie norme di procedura rese necessarie dalla particolare
  struttura e funzione del nuovo organo giudiziario.
    Si è così sancito, per evidenti motivi di garanzia del
  minore, che l'escussione del minore o dell'incapace debba
  essere effettuata soltanto dal magistrato; che non possa
  essere disposto il rinvio a giudizio o il proscioglimento
  dell'imputato in istruttoria per concessione del perdono
  giudiziale, se non siano state prima effettuate le indagini
  sulla personalità che sole possono dare la sicurezza della
  capacità di intendere e di volere del minore, presupposto sia
  del rinvio a giudizio che della concessione del perdono
  giudiziale; che deve essere disposta una indagine ambientale e
  familiare anche per i diritti di cui alle lettere  a),
  c)  e  d)  del comma 1 dell'articolo 16; che per il
  dibattimento si applicano le norme già previste per i
  dibattimenti avanti al tribunale per minorenni; che la
  sottoscrizione delle sentenze - analogamente a quanto avviene
  per le sentenze della corte d'assise - sia effettuata solo dal
  presidente e dall'estensore e dal cancelliere al fine di
  evitare le difficoltà di reperimento delle firme dei giudici
  non professionali.
    Naturalmente, la previsione della sussistenza tanto della
  istruzione sommaria che
  di quella formale - secondo le norme vigenti - implica la
  possibilità del ricorso ai due diversi tipi di istruttoria
  anche per i procedimenti a carico dei minori.  Il che elimina
  la ingiustificata diversità di trattamento tra minori ed
  adulti concedendo anche ai minori quelle maggiori garanzie di
  difesa che solo nell'istruttoria formale si possono avere.
  DISPOSIZIONI FINALI.
    Con le disposizioni finali e transitorie si dispone, come
  sopra si è detto, per l'assegnazione dei magistrati ai nuovi
  tribunali (articolo 44) e si dettano i criteri da seguire per
  la definizione degli affari pendenti, mediante la loro
  attribuzione agli uffici di nuova istituzione (articolo
  45).
    L'aumentato numero di magistrati che, con i tribunali per i
  minorenni e per la famiglia, si impegneranno nella trattazione
  degli affari attribuiti alla loro competenza, non potrà
  interamente essere compensato con una corrispondente riduzione
  dell'organico dei magistrati degli altri uffici giudiziari,
  perché attualmente esiste un rilevante bisogno di interventi
  giudiziari in questa materia, che rimane insoddisfatto e non
  viene nemmeno alla luce per la mancanza di organi idonei, ma
  si renderà evidente non appena i tribunali per i minorenni e
  per la famiglia saranno efficienti ed attivi.  Si rende perciò
  necessario - per una parte - procedere ad un conveniente
  aumento del numero complessivo dei magistrati e - per il resto
  - delegare il Ministro competente per la riduzione delle
  piante organiche degli altri uffici; in tal senso provvede
  l'articolo 43.
    I complessi provvedimenti necessari per la concreta
  attuazione della presente proposta di legge inducono a
  prevedere per essa un termine adeguato di  vacatio,
  fissandone l'entrata in vigore al compimento di un anno dalla
  sua pubblicazione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-143 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0143 TOTPAG=0057 TOTDOC=0067 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0015 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=014300 00 FASCIDC=12DDL0143 SORTNAV=0014300 000 00000 ZZDDLC143 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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