| (Denominazione e sede).
1. Il tribunale per i minorenni e la relativa procura della
Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n.835, e successive modificazioni, assumono la
denominazione rispettivamente di tribunale per i minorenni e
per la famiglia e di procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni e per la famiglia.
2. Entrambi gli uffici di cui al comma 1 sono autonomi,
sono istituiti in ogni provincia ed hanno sede nel
capoluogo.
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