| (Composizione del tribunale per i minorenni e per la
famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni e per la famiglia).
1. Ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è
composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari,
nel numero e con le qualifiche indicate nella tabella A
allegata alla presente legge, nonché da giudici-esperti.
2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni e per la famiglia è composta da un procuratore della
Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e con le
qualifiche indicate nella tabella A allegata alla
presente legge.
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