| (Giudice tutelare).
1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un
giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia.
2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la
famiglia designa ogni anno uno o più giudici destinati ad
esercitare esclusivamente le funzioni di giudice tutelare per
tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale
stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato
nell'esercizio della sua attività da più giudici onorari
dislocati nelle diverse aree territoriali della circoscrizione
del tribunale.
3. I giudici onorari di cui al comma 2 svolgono attività di
conciliazione nelle controversie familiari.
4. I giudici onorari di cui al comma 3 sono nominati dal
Consiglio superiore della magistratura, a seguito di
segnalazione del consiglio provinciale e sentito il parere del
consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone
fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 9, che
abbiano una adeguata esperienza nel campo della vita familiare
e dell'educazione dei giovani.
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