| (Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori,
commessi ed ufficiali giudiziari).
1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia
è istituito un ufficio di cancelleria; presso la relativa
procura è istituito un ufficio di segreteria.
2. Presso la sede di cui al comma 1 è istituito altresì un
ufficio autonomo per le notifiche.
3. Le piante organiche dei cancellieri, dei segretari, dei
coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali
giudiziari sono stabilite con le tabelle B, C, D ed
E, allegate alla presente legge.
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