| (Formazione e arrotondamento della piccola proprietà
contadina).
1. Il termine per la presentazione del certificato
definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della
legge 6 agosto 1954, n.604, per beneficiare delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente
disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle
relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola
proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento
da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del
bilancio dello Stato.
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