| (Servizi sociali).
1. Per l'adempimento dei suoi compiti il tribunale per i
minorenni e per la famiglia si avvale dell'opera degli uffici
di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli
organismi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e con
questo convenzionati.
2. Il tribunale di cui al comma 1 si avvale altresì della
collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica
amministrazione, centrale e periferica, e, in particolare,
degli enti locali, delle unità sanitarie locali e dei servizi
sociali nonché di organismi privati o di persone idonee a
cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti ad
esse attribuiti.
3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono
direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti
istituzionali, per i compensi dovuti ai privati si applicano,
a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie
giudiziali o quelle riguardanti le convenzioni stipulate dal
Ministero di grazia e giustizia.
| |