| (Nomina dei magistrati).
1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai
tribunali per i minorenni e per la famiglia ed alle relative
procure i magistrati che rivelano, per l'attività
precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e
per l'esperienza compiuta, di essere forniti delle attitudini
necessarie perSpazi mobili più grande del massimo
l'espletamento delle funzioni da esercitare.
2. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le
funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e per la
famiglia e di procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni e per la famiglia ai magistrati di corte
d'appello che, avendo svolto per non meno di tre anni le
funzioni di magistrato di tribunale presso un tribunale per i
minorenni e per la famiglia o una relativa procura, hanno
rivelato di essere in grado di assolverle in modo efficace,
con particolare riguardo alle loro capacità organizzative, sia
all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti esterni.
3. Per l'accertamento delle qualità richieste ai commi 1 e
2, il Consiglio superiore della magistratura sente il parere
dei componenti i consigli giudiziari ed esamina i risultati
dei corsi di preparazione previsti dall'articolo12.
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