| (Nomina dei giudici-esperti).
1. I giudici-esperti del tribunale per i minorenni e per la
famiglia e della sezione specializzata di corte d'appello di
cui all'articolo 11 sono nominati dal Consiglio superiore
della magistratura a seguito di segnalazione e comunque previo
parere del consiglio giudiziario territoriale competente.
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2. I giudici-esperti sono scelti, senza distinzione di
sesso, tra i laureati e i diplomati di età non inferiore a
trenta anni e non superiore a sessanta anni che, per gli
speciali studi compiuti e per l'attività svolta, sono forniti
di una particolare competenza nelle discipline psicologiche,
pedagogiche, sociologiche, e di una adeguata esperienza nel
campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
3. Si estendono ai giudici-esperti le incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
l'esercizio della funzione è anche incompatibile con
l'esercizio della professione forense.
4. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono
essere confermati; nel caso di compimento del sessantesimo
anno nel corso dell'incarico, continuano l'espletamento delle
funzioni fino al compimento del triennio.
5. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici-esperti devono
essere in numero eguale a quello dei magistrati ordinari.
6. Ai giudici-esperti viene attribuita una indennità
mensile netta di lire 100.000, con l'obbligo di svolgere la
loro attività presso l'ufficio giudiziario cui appartengono
per un minimo di due giorni alla settimana. Nel caso di una
presenza inferiore a quella minima prevista, l'indennità verrà
proporzionalmente ridotta.
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