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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2133
DDL0143-0012
Progetto di legge Camera n. 143 - testo presentato - (DDL12-143)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C143. TESTIPDL
...C143.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC143 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Nomina dei giudici-esperti).
    1.  I giudici-esperti del tribunale per i minorenni e per la
  famiglia e della sezione specializzata di corte d'appello di
  cui all'articolo 11 sono nominati dal Consiglio superiore
  della magistratura a seguito di segnalazione e comunque previo
  parere del consiglio giudiziario territoriale competente.
 
                              Pag. 20
 
    2.  I giudici-esperti sono scelti, senza distinzione di
  sesso, tra i laureati e i diplomati di età non inferiore a
  trenta anni e non superiore a sessanta anni che, per gli
  speciali studi compiuti e per l'attività svolta, sono forniti
  di una particolare competenza nelle discipline psicologiche,
  pedagogiche, sociologiche, e di una adeguata esperienza nel
  campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
    3.  Si estendono ai giudici-esperti le incompatibilità
  previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,
  approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  l'esercizio della funzione è anche incompatibile con
  l'esercizio della professione forense.
    4.  I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono
  essere confermati; nel caso di compimento del sessantesimo
  anno nel corso dell'incarico, continuano l'espletamento delle
  funzioni fino al compimento del triennio.
    5.  Presso ogni ufficio giudiziario i giudici-esperti devono
  essere in numero eguale a quello dei magistrati ordinari.
    6.  Ai giudici-esperti viene attribuita una indennità
  mensile netta di lire 100.000, con l'obbligo di svolgere la
  loro attività presso l'ufficio giudiziario cui appartengono
  per un minimo di due giorni alla settimana.  Nel caso di una
  presenza inferiore a quella minima prevista, l'indennità verrà
  proporzionalmente ridotta.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-143 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0143 TOTPAG=0057 TOTDOC=0067 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=029 PAGFIN=0020 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=014300 00 FASCIDC=12DDL0143 SORTNAV=0014300 000 00000 ZZDDLC143 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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