| (Sezione specializzata di corte
d'appello).
1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione
specializzata per i minorenni e
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per la famiglia composta da un magistrato di cassazione con
funzioni di presidente, da magistrati d'appello secondo la
pianta organica di cui alla tabella F allegata alla
presente legge, nonché da giudici-esperti. Presso la predetta
sezione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da
un avvocato generale e, ove necessario, da un sostituto,
secondo le piante organiche di cui alla citata tabella.
2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede
all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 secondo i
criteri stabiliti all'articolo 8, nonché alla nomina dei
giudici-esperti secondo i criteri stabiliti all'articolo 9.
3. La giurisdizione della sezione specializzata di corte
d'appello è esercitata da un collegio di tre membri dei quali
due magistrati e un giudice-esperto.
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