| (Sorveglianza).
1. La sorveglianza prevista all'articolo 14 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, sul tribunale e sulla sezione di corte
d'appello per i minorenni e per la famiglia è esercitata dal
presidente della corte d'appello, quella sugli uffici del
pubblico ministero dal procuratore generale della corte
d'appello.
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