| (Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato).
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo
33, comma 7 bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.427, è prorogato al 31 marzo 1994. Al relativo onere si
provvede a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991,
n. 201.
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