| (Competenza per materia).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è
competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati
commessi dai minori di anni diciotto, anche per i procedimenti
concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo
XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del
delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;
b) delitti contro la moralità pubblica ed il buon
costume, se commessi in danno dei minori;
c) delitti di percosse, di lesioni personali e
volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di
persona e delitti contro la libertà morale, se commessi tra
persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di
tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo
e terzo comma, del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 671,
714, 715, 716, 731 e 732 del codice penale;
f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del
lavoro dei fanciulli;
g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958,
n. 75, se commessi in danno di minori degli anni diciotto.
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