| (Procedimenti connessi).
1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di
cui all'articolo 16,
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quando siano connessi ad altri reati, appartiene al giudice
ordinario limitatamente agli imputati maggiori di anni
diciotto; nel caso di concorso di imputati maggiori e minori
di anni diciotto in un medesimo reato diverso da quelli
previsti nell'articolo 16, si procede separatamente: per i
primi avanti al giudice ordinario e per i secondi avanti al
tribunale per i minorenni e per la famiglia.
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