| (Competenza per territorio).
1. La competenza per territorio negli affari penali è
regolata dalle norme del codice di procedura penale.
2. Nel caso che si proceda a carico di imputato minore di
anni diciotto, la competenza per territorio è determinata dal
luogo di residenza dell'imputato minore; se per uno stesso
reato o per più reati connessi si procede congiuntamente nei
confronti di più minori, la competenza è determinata dal luogo
di residenza del più giovane di esso.
3. Per i reati di cui all'articolo 16 commessi in concorso
tra maggiore e minore di anni diciotto, la competenza è
determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
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