| (Disposizioni in materia di cittadini
extracomunitari).
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n.39, è aumentata di lire 30 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle
disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza
Pag. 51
del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non
impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non
occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto
attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal
Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo
contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre
1978, n.833, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992,
n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
1992, n.390, è aggiunto il seguente comma:
"4- bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli
interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non
impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
successivo".
5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ordini di accreditamento). - 1.
Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività
indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3,
comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono
alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o
di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga
ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità
generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento
emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere
anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra
istituzione ed organizzazione operante per finalità
umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente
decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a
presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle
somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa
italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al
comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali
relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
| |