| (Procedimento a tutela del minore
e dell'incapace).
1. Nei casi previsti dagli articoli 330, 333, 334 del
codice civile e 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, e successive modificazioni, nonché nei casi in
cui comunque si verifichi una situazione pregiudizievole per
lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti
di un minore o di un incapace, il tribunale per i minorenni e
per la famiglia adotta anche d'ufficio i provvedimenti
convenienti per la loro tutela.
2. Ai fini di cui al comma 1, il tribunale, che utilizza
ogni mezzo opportuno per venire a conoscenza delle situazioni
sopra indicate, accerta i fatti e dispone, ove del caso,
indagini sulla personalità e sulle condizioni familiari e
ambientali dei soggetti.
3. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e le persone
interessate, provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo salvo disposizioni contrarie.
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