| (Procedimenti speciali).
1. Nelle materie contemplate dagli articoli 84, 87, 89, 90
e 112 del codice civile, nonché in materia di ricovero in
ospedale
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psichiatrico, il tribunale per i minorenni e per la famiglia
provvede su richiesta dell'interessato con le modalità e nella
forma previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 20.
2. Per i casi particolari di adozione si applicano le
disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si
applicano le norme di cui al capo VI del titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile.
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