| (Istruzione della causa).
1. Il giudice istruttore può disporre d'ufficio la prova
testimoniale, formulandone i capitoli, quando dalla
esposizione dei fatti resa dalle parti e da ogni altro atto od
elemento acquisito al processo risultino esservi persone in
grado di contribuire all'accertamento della verità.
2. Il giudice istruttore può ordinare d'ufficio
l'esibizione di qualsiasi documento utile per accertare gli
elementi di carattere patrimoniale necessari alla decisione
della causa.
3. Nel caso di ingiustificato rifiuto ad esibire i
documenti di cui al comma 2, il giudice può prendere le misure
necessarie perché il documento sia comunque acquisito al
processo, osservate le opportune cautele per salvaguardare il
segreto legalmente tutelato.
4. Il giudice istruttore, sentite le parti, può disporre
d'ufficio, con provvedimento non soggetto a convalida, il
sequestro di cose o documenti, quando lo ritenga necessario
per garantirne l'acquisizione al processo.
5. Quando la parte o il terzo rifiuta, senza giustificati
motivi, di consentire all'ispezione di cose in suo possesso,
ordinata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, del codice
di procedura civile, il giudice istruttore può disporre che
l'ispezione avvenga anche senza il consenso della parte o del
terzo.
6. Il giudice può disporre che singoli mezzi di prova
vengano assunti direttamente dal collegio.
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