| (Deliberazione).
1. Il tribunale, subito dopo l'udienza di discussione,
delibera in camera di consiglio ed emette la decisione
pubblicamente mediante lettura in udienza della motivazione e
del dispositivo.
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2. La motivazione, qualora non sia possibile darne
immediata lettura, è successivamente redatta per iscritto da
uno dei componenti del collegio e, previa sottoscrizione del
solo presidente, è depositata nella cancelleria entro quindici
giorni dalla pubblicazione. L'avvenuto deposito viene d'uffico
notificato immediatamente alle parti e comunicato al pubblico
ministero.
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