| (Modificabilità delle statuizioni).
1. Le statuizioni che si riferiscono all'affidamento dei
figli, alle prestazioni patrimoniali tra i membri della
famiglia, ai rapporti personali tra coniugi non separati,
anche se contenute in sentenze, sono sempre modificabili nel
corso della loro esecuzione a seguito di eventi successivi
alla pronuncia.
2. Nel caso in cui le statuizioni siano contenute in
sentenze, il tribunale, esperite le apposite indagini e
sentite le parti ed il
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pubblico ministero, provvede, sempre con sentenza in camera
di consiglio, anche d'ufficio.
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