| (Provvedimenti cautelari).
1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, se
esiste il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi
all'adempimento può imporre a costui - nel corso dello
svolgimento del processo con decreto o all'esito del processo
con la sentenza - di prestare idonea garanzia reale anche
specificando i beni per il pignoramento e può ordinare
l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di sua
proprietà.
2. L'ipoteca giudiziale di cui al comma 1 può essere
convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da
pegno su beni mobili o da altra idonea garanzia su istanza del
debitore ipotecario, sentito il creditore, con provvedimento
in camera di consiglio soggetto al reclamo davanti la corte
d'appello.
3. Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi o
dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata
direttamente agli aventi diritto.
4. Il tribunale può inoltre disporre a garanzia
dell'esecuzione, e ove non siano sufficienti i provvedimenti
di cui ai commi precedenti, che siano resi inefficaci atti di
disposizione della parte tenuta alla esecuzione compiuti nel
biennio precedente all'introduzione della causa. Il
provvedimento di inefficacia deve essere revocato qualora il
debitore offra le garanzie di cui ai commi precedenti.
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