| (Termini per l'impugnazione).
1. I termini per l'appello, il ricorso per cassazione, la
revocazione ai sensi dei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del
codice di procedura civile decorrono dalla data della
pubblicazione della decisione o, nell'ipotesi di cui al comma
2 dell'articolo 24 della
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presente legge, dalla data della notificazione o della
comunicazione del deposito.
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