| (Appello).
1. Tutti i provvedimenti del tribunale per i minorenni e
per la famiglia sono appellabili avanti alla sezione
specializzata di corte di appello per i minorenni e per la
famiglia.
2. Nel giudizio di appello valgono, per quanto applicabili,
le norme che regolano il giudizio di primo grado.
3. Quando il giudice di appello riforma, revoca o modifica
statuizioni immediatamente esecutive del giudice di primo
grado deve tener conto di quanto sia già stato compiuto in
attuazione delle statuizioni stesse.
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