| (Reati commessi dai minori).
1. Nelle contravvenzioni e nei diritti punibili con multa,
sola o alternativa alla
Pag. 31
reclusione, commessi da minori di anni diciotto, il tribunale
può dichiarare di non doversi procedere per scarsa rilevanza
sociale del fatto in relazione all'età dell'autore. In questi
casi avverte l'imputato prosciolto dell'illiceità del suo
comportamento e, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, e successive modificazioni, applica le opportune
misure rieducative.
| |