| (Perdono giudiziale).
1. Il perdono giudiziale si estende anche ai fatti
anteriori alla pronuncia di concessione del beneficio quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 81, secondo comma, del
codice penale, anche se il fatto per cui si precede risulti
più grave di quello già giudicato o quando si tratti di reati
diversi, sempre che la pena complessiva rientri nei limiti
preveduti dall'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.
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