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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


217
DDL0010-0045
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Pag. 52 Articolo 40.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
              nord-orientale e nell'Adriatico).
      1.  Le funzioni del Comitato interministeriale di
  coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del
  confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito
  dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
      2.  Per consentire il funzionamento del Comitato
  interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di
  lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per
  ciascuno degli anni 1994 e 1995.  Al relativo onere si provvede
  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello
  stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
  l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni
  successivi.
      3.  E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
          a)  per il finanziamento degli studi per il piano
  di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;
          b)  per il proseguimento degli studi finalizzati
  alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo
  in territorio italiano;
          c)  per la progettazione e l'esecuzione delle
  opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume
  Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia
  ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di
  bacino.
      4.  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
  Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita
  l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di
  cui al comma 3 è ripartita, tra il Ministero degli affari
  esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero
  dei lavori pubblici.
      5.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
  provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul
  capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei
  lavori pubblici.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio nel conto dei residui.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0052 RIGINIZ=001 PAGFIN=0052 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=52 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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