| (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico).
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di
coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito
dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato
interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di
lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per
ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano
di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;
b) per il proseguimento degli studi finalizzati
alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo
in territorio italiano;
c) per la progettazione e l'esecuzione delle
opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume
Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia
ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di
bacino.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita
l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di
cui al comma 3 è ripartita, tra il Ministero degli affari
esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero
dei lavori pubblici.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul
capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio nel conto dei residui.
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