| (Riabilitazione speciale).
1. La riabilitazione speciale di cui all'articolo 24 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni, consente la concessione dei benefici
di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale.
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