| (Istruzione).
1. Per l'istruzione dei procedimenti penali di competenza
del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano
in quanto compatibili le norme dell'istruttoria sommaria o
formale di cui ai procedimenti davanti al tribunale
ordinario.
2. Il giudice istruttore presso il tribunale per i
minorenni e per la famiglia è designato ai sensi delle norme
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 449.
3. L'escussione del minore e dell'incapace, qualunque sia
la sua posizione processuale, deve essere effettuata
esclusivamente dal magistrato. Non può essere disposto il
rinvio a giudizio o il procedimento dell'imputato minore in
istruttoria per concessione del perdono giudiziale ove non
siano state compiute le indagini previste dall'articolo 11 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
4. Nel caso di procedimento per i delitti di cui alle
lettere a), c) e d) del comma 1
dell'articolo 16, nella istruttoria deve essere disposta
un'indagine ambientale e familiare a mezzo di assistenti
sociali.
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