| (Dibattimento).
1. Per il dibattimento avanti al tribunale per i minorenni
e per la famiglia si applica, ove compatibile, la norma di cui
all'articolo 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835.
| |