| (Organici).
1. Il ruolo organico della magistatura è aumentato di 400
posti di magistrato di
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tribunale e di corte d'appello. Per provvedere alla copertura
dei residui posti di organico previsti dalle tabelle A e
F allegate alla presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, è autorizzato a modificare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le piante
organiche degli altri uffici giudiziari, tenendo conto della
diminuzione del carico di lavoro che si verificherà nei
predetti uffici a seguito della nuova ripartizione di
competenze stabilita nella presente legge.
2. Il ruolo organico dei cancellieri, dei coadiutori
giudiziari, degli ufficiali giudiziari e dei commessi è
aumentato come risulta dalle tabelle B, C e
D allegate alla presente legge.
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