| (Assegnazione di magistrati).
1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i
minorenni e alle relative procure sono assegnati
rispettivamente ai tribunali per i minorenni e per la famiglia
ed alle relative procure della provincia in cui trovasi il
capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere
destinati ad altro tribunale per i minorenni e per la
famiglia.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in sede di
prima attuazione della presente legge, provvede
all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra
coloro che hanno partecipato ai corsi di preparazione, da
organizzare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge, a cura del Consiglio stesso, e che dimostrino
di essere forniti delle attitudini necessarie per
l'espletamento delle funzioni da esercitare.
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