| (Affari pendenti).
1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge si provvede come segue:
a) gli affari penali e gli affari contenziosi
civili pendenti presso i tribunali per i
Pag. 35
minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono
devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per i
minorenni e per la famiglia competenti per territorio ai sensi
della presente legge, fatta eccezione per le cause civili
passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è
già stato dichiarato aperto il dibattimento;
b) gli affari relativi ai procedimenti indicati
negli articoli 20 e 21 sono devoluti d'ufficio alla cognizione
dei tribunali per i minorenni e per la famiglia competenti per
territorio, fatta eccezione per le domande di affidamento
preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, che sono trasmesse ai tribunali per i minorenni e per la
famiglia del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i
coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge, che la loro domanda venga
esaminata da altro tribunale;
c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari
sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il
tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per
territorio.
| |