| (Ufficio di servizio sociale).
1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei
centri di rieducazione per minorenni di cui all'articolo 1 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni, e dei relativi uffici di servizio
sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione
socioassistenziale, l'ufficio distrettuale di servizio sociale
è ripartito ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 16 luglio 1962, n.1085, in sezioni funzionanti presso
ogni sede di tribunale per i minorenni e per la famiglia.
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