| (Onere finanziario).
1. L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 23 gennaio 1958, n.8, convertito dalla legge 23
febbraio 1958, n.84, e successive modificazioni, è ridotta di
lire 8.000 milioni per l'anno finanziario in corso. Le
relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere
derivante dalla presente legge per il predetto anno
finanziario.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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