| (Centri commerciali all'ingrosso).
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi
a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993,
possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime
finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre
1993.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1991, n.421, si applicano anche alle somme
impegnate per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui
alla legge 28 febbraio 1986, n.41.
| |