| 1. Lo Stato predispone e attua una organica e integrata
politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia
al libero svolgimento delle sue funzioni, in attuazione di
quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 38
della Costituzione.
2. Lo Stato riconosce e sostiene come soggetto la famiglia
fondata a norma dell'articolo 29 della Costituzione, o
comunque fondata su vincoli di parentela o filiazione o
adozione, e orienta a tale fine le politiche sociali,
economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi.
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