| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano gli interventi di cui all'articolo 2 nel rispetto
dei seguenti princìpi:
a) tutela della gravidanza dal concepimento fino al
parto mediante l'organizzazione di servizi sanitari efficienti
e diversificati che garantiscano il rispetto delle esigenze
anche psicologiche della madre, del padre e della famiglia;
b) tutela della gestante in difficili condizioni
economiche e sociali, dal momento del concepimento fino al
raggiungimento di un accettabile livello di vita della madre e
del figlio, mediante la corresponsione di aiuti economici o di
altro genere, la predisposizione di strutture di accoglienza
adeguate alle esigenze specifiche, l'esenzione totale dal
costo di frequenza degli asili nido e delle scuole materne,
l'assistenza domiciliare, nonché agevolazioni per
l'assegnazione di case popolari.
2. Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 sono perseguiti anche mediante convenzioni con
strutture sanitarie, associazioni pubbliche e private aventi
tra i fini statutari la tutela della vita nascente e della
maternità.
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