| (Differimento di termini in materia sanitaria).
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio
1993, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "30 giugno 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
b) al comma 2 le parole: "30 settembre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
c) al comma 3 le parole: "1^ ottobre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ ottobre 1995".
2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.530, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.537, le parole: "nel termine di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine di due anni".
4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n.324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.423, sono
prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali
attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Alla
stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei
revisori delle unità
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sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla
proroga degli organi amministrativi e di controllo.
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina,
anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, o nell'ambito delle quali
si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore
straordinario presso le unità sanitarie locali, possono
procedere alla nomina di commissari straordinari che
subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino
alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517.
6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.538, dopo le parole: "hanno presentato" sono
aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio
1994".
7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266,
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n.267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n.268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.270, sono differiti al 1^
gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura
contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti
legislativi numeri 267 e 268.
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