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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


220
DDL0010-0048
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.48 (che inizia a pag.53 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 43.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
       (Differimento di termini in materia sanitaria).
      1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio
  1993, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
          a)  al comma 1 le parole: "30 giugno 1993" sono
  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
          b)  al comma 2 le parole: "30 settembre 1994" sono
  sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
          c)  al comma 3 le parole: "1^ ottobre 1994" sono
  sostituite dalle seguenti: "1^ ottobre 1995".
      2.  All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n.530, sono apportate le seguenti modifiche:
          a)  al comma 1, le parole: "entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
  sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
          b)  al comma 2, le parole: "entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
  sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
      3.  All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.537, le parole: "nel termine di un anno" sono
  sostituite dalle seguenti: "nel termine di due anni".
      4.  I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 27 agosto 1993, n.324, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.423, sono
  prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali
  attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre
  1993, n.517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994.  Alla
  stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei
  revisori delle unità
 
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  sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla
  proroga degli organi amministrativi e di controllo.
      5.  Le regioni che abbiano già emanato la disciplina,
  anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.502, o nell'ambito delle quali
  si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore
  straordinario presso le unità sanitarie locali, possono
  procedere alla nomina di commissari straordinari che
  subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino
  alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3
  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517.
      6.  All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.538, dopo le parole: "hanno presentato" sono
  aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio
  1994".
      7.  I termini di cui rispettivamente all'articolo 10,
  comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266,
  all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
  1993, n.267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
  30 giugno 1993, n.268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto
  legislativo 30 giugno 1993, n.270, sono differiti al 1^
  gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura
  contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti
  legislativi numeri 267 e 268.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0048 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0053 RIGINIZ=017 PAGFIN=0054 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=53 PAGEFIN=54 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0048 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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