| 1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, è inserito il seguente:
"Art. 10- bis. - 1. La lavoratrice madre o il
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore
autonomo, ha diritto di usufruire dell'orario flessibile di
lavoro secondo le norme previste dal contratto collettivo
nazionale o aziendale, fino al compimento del terzo anno di
età del bambino. Tale diritto spetta anche a coloro che
abbiano in affidamento un minore nei primi tre anni dalla data
di affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione".
2. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, gli accordi sindacali
disciplinano i criteri per realizzare gli obiettivi previsti
nel comma 1.
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