| 1. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. La lavoratrice madre o in alternativa
il lavoratore padre ha diritto di assentarsi dal lavoro,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla
lettera c) del primo comma dell'articolo 4, fino al
compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto
alla conservazione del posto di lavoro. Tale diritto spetta
altresì a coloro che abbiano avuto in affidamento un minore
per un anno dalla data di inizio dell'affidamento, anche ove
sia intervenuta l'adozione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno inoltre
alternativamente diritto di assentarsi dal lavoro durante la
malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro
presentazione di certificato medico.
3. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono
computati nell'anzianità di servizio. Gli oneri previdenziali
sono posti a carico della Cassa unica per gli assegni
familiari".
| |