| 1. Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" c- bis) quando la pluralità di sedi di servizio
dell'azienda o la notevole distanza della residenza abituale
della lavoratrice dal luogo di lavoro sia ritenuta
pregiudizievole alla salute della donna e del bambino".
2. Al medesimo articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'accertamento medico di cui al primo comma ed il rilascio
della relativa certificazione debbono avvenire con modalità
tali da non pregiudicare la salute della donna in
gravidanza".
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